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L’incognita “numero legale” sul condono Ici e Tarsu e sull’intero consiglio comunale

San Benedetto del Tronto | Attacco dell’opposizione di centrosinistra poco prima dell'inizio del consiglio comunale

Quello che segue è il parere legale acquisito dall’Ulivo di San Benedetto sulla presunta incompatibilità di alcuni consiglieri comunali a discutere e votare la delibera sul condono Ici e Tarsu, in programma nel consiglio comunale che sta per aprirsi al Comune.

"Dato atto che l’art. 63 co 1 punto 4 del D.Lgs. 267/2000 ha espunto dalle cause di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale, l’aver una lite pendente con il Comune in materia tributaria, occorre per converso interpretare dal punto di vista sistematico l’ art. 78 co 2 del D.Lgs. 267/2000, in materia di conflitto di interessi e correlativo obbligo di astensione su alcune decisioni dei consiglieri comunali, proprio nel modo  più rigoroso e restrittivo, e ciò a garanzia della legalità e imparzialità dell’azione amministrativa.

Preso atto che non v’è chi non veda come in materia tributaria vi sia sempre e non potrebbe essere diverso una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione che stiamo esaminando, sia che tratti di norme sostanziali, sia che tratti di norme procedurali  e qualunque genere di lite pendente in materia tributaria tra l’amministratore stesso e suoi parenti o affini fino al quarto grado, il conflitto di interessi che obbliga all’astensione ex art. 78 D.Lgs. 267/2000, appare chiaro a tutti e pacifico.

Rilevato che la necessità di interpretare sotto il profilo sistematico, cioè di tutela della coerenza dell’impianto normativo della legge sulle autonomia locali, in maniera rigorosa la disciplina dell’obbligo di astensione dei consiglieri comunale che si trovano in una ipotesi di conflitto di interesse attuale o virtuale, ci si riferisce alla tutela della imparzialità e legalità dell’azione amministrativa che deve esser garantita attraverso una interpretazione logico-sistematica rigorosa del concetto di “specifico interesse dell’amministratore”.

Precisato che lo specifico interesse  non consiste solo nell’aver lite pendente quale contribuente con il Comune (o esser parente o affine fino al quarto grado con chi né ha) ma ad esempio nel difendere o curare professionalmente o occasionalmente  avanti le varie commissioni tributarie cittadini che hanno liti pendenti con l’erario.

Precisato che il conflitto di interessi in questo caso del consigliere comunale (avvocato, ragioniere o dottore commercialista) che svolge attività professionale in materia tributaria è certamente virtuale, non potendo curare gli interessi della propria professione senza trascurare quelli di consigliere comunale, e viceversa, ma  può diventare  addirittura attuale, nel caso difenda effettivamente qualcuno in una lite pendente  tributaria con il Comune,  consistendo in questo ultimo caso la sua partecipazione alla discussione odierna e/o al voto una ipotesi addirittura di reato ex art. 323 cp (abuso in atti di ufficio).

Precisato che proprio perché il diritto è logica, e non ottusa burocrazia, e il diritto amministrativo è fra tutte le discipline giuridiche  quella governata più di tutte  dai canoni insuperabili della logica e della imparzialità, si provi a immaginare, venuto meno il presidio della ineleggibilità o incompatibilità (di chi ha una lite tributaria pendente),  se non si interpretassero rigorosamente i limiti posti dall’art. 78 co 2 del D.Lgs. 267/2000, per disciplinare i casi di conflitto di interesse, lobbies di cittadini interessati o di professionisti operanti in materia tributaria (avvocati, dottori e ragionieri commercialisti, etc.) potrebbero organizzarsi facendosi eleggere allo scopo precipuo, ancorché non dichiarato,  proprio di adottare gli atti amministrativi necessari a risolvere a loro favore, ma contro l’erario, cioè contro gli interessi generali, propri affari fiscali, o propri interessi professionali.

Tutto quanto sopra premesso

si invitano e diffidano i consiglieri comunali al puntuale rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 78 D.Lgs. 267/2000 e cioè a non partecipare al voto e alla discussione del punto in argomento, sia

a) Sia i consiglieri che abbiano lite tributaria pendente;

b) Sia i professionisti che difendano avanti le competenti commissioni tributarie gli interessi di singoli contribuenti residenti nel Comune. Anzi la posizione del professionista potrebbe prestarsi ad una interpretazione ancor più restrittiva dato che la difesa di interessi di categoria o di soci professionisti potrebbe ugualmente costituire un esempio di conflitto di interessi attuale.

Ulteriormente quasi ultroneo appare precisare che a nulla rileva la natura eventualmente normativa dell’atto in questione poiché una neppure troppo approfondita lettura della fattispecie dell’art. 78 D.Lgs. 267/2000 chiarisce che nel caso in cui sussista “…una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi (personali o professionali) dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado…” l’obbligo di astensione diviene obbligatorio e cogente rilevando in maniera decisiva la natura sostanziale cioè contenutistica dell’atto in questione e non il suo profilo formale. In caso contrario basterebbe allora formulare ogni provvedimento come ipotesi  regolamentare per evitare ogni ipotesi di conflitto di interesse?

28/02/2005





        
  



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