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Politiche del Lavoro, approvato il Regolamento attuativo per i servizi di intermediazione

| ANCONA - Ugo Ascoli: “un altro tassello per la completa applicazione della legge regionale ”


Agenzie per il lavoro, Comuni, Comunità montane, Camere di commercio, Istituti scolastici, Associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro e Università per poter svolgere servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale, dovranno d’ora in poi essere autorizzate secondo la disciplina di un nuovo regolamento regionale. Con una recentissima deliberazione, infatti, la giunta regionale ha approvato il Regolamento per l’autorizzazione regionale allo svolgimento dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale.

L’atto stabilisce così la definitiva operatività dell’articolo 11 della legge n. 2 del 2005, “Norme per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro”.
In sostanza, viene disciplinata la normativa introdotta dal Decreto Legislativo n. 276 del 2003 con il quale si stabilisce che le Regioni “possono concedere l’autorizzazione allo svolgimento delle attività sopra elencate con esclusivo riferimento al proprio territorio e previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 4 e 5.”

“Un ulteriore passo avanti nella concreta e integrale applicazione della legge regionale, dopo altri atti fondamentali approvati nei mesi scorsi- ha commentato l’assessore regionale al Lavoro, Ugo Ascoli. “Un provvedimento – ha precisato l’assessore - che conferma la scelta della cabina di regia pubblica su questa materia, ma anche l’attivazione di uno strumento fondamentale per favorire l’incontro ottimale tra domanda e offerta: i dati in possesso della varie agenzie di intermediazione dovranno confluire nel nodo regionale della Borsa continua nazionale del Lavoro. Si avvierà quindi un percorso virtuoso in grado di offrire garanzie di serietà, professionalità e concretezza a chi offrirà e chiederà lavoro rivolgendosi ai soggetti interessati da questa disciplina.”

L’autorizzazione da parte della Regione prevede due tipologie: un’autorizzazione inizialmente provvisoria, rilasciata entro 60 giorni dalla richiesta (vale il silenzio-assenso) per la durata di massimo due anni, poi trasformabile a tempo indeterminato dietro espressa richiesta e verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa. Tale attività di verifica viene riproposta di biennio in biennio e consente il rinnovo dell’autorizzazione per un ulteriore biennio.

Nel Regolamento vengono individuati i requisiti indispensabili per svolgere l’attività, a seconda della tipologia di soggetto autorizzato: di ordine finanziario (per es. relativi al capitale sociale versato per le agenzie per il lavoro) ma soprattutto requisiti professionali riferiti alla quantità e qualità del personale da destinare alle attività oggetto di autorizzazione.

L’esperienza professionale richiesta tiene conto anche dei percorsi formativi certificati dalle Regioni e Province autonome e promossi anche dalle associazioni maggiormente rappresentative in materia di ricerca e selezione del personale, ricollocazione professionale, di durata non inferiore ad un anno. L’iscrizione all’albo dei consulenti del lavoro da almeno due anni costituisce titolo idoneo alternativo all’esperienza professionale. Sono previsti anche requisiti minimi per i soggetti che vogliono svolgere le attività di intermediazione relativi alla disponibilità di locali, che devono essere distinti e distinguibili, conformi alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, attrezzati dal punto di vista informatico e dei collegamenti telematici.

Nel nuovo regolamento è previsto un regime particolare per le università e le fondazioni universitarie. Tutti i soggetti autorizzati sono obbligati a collegarsi con la Borsa continua nazionale del lavoro attraverso il nodo regionale che sarà costituito presso la Regione Marche e a provvedere all’invio di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro.

12/01/2006





        
  



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